LA RACCOLTA
Raccogli i funghi interi, senza strapparli o tagliarli alla base del gambo. Agisci delicatamente per lasciare il più possibile inalterati tutti i caratteri morfologici del fungo, necessari per determinarne la specie. I funghi conosciuti vanno puliti subito e riposti nel cestino. I funghi non riconosciuti vanno conservati in altro contenitore e ne vanno raccolti pochi esemplari, da sottoporre al controllo e alla determinazione dell'esperto.
Raccogli solo i funghi freschi che assicurano una buona commestibilità. Vanno tralasciati i funghi vecchi, avariati, se infestati da vermi o già in fase di decomposizione. I funghi velenosi e quelli che non vengono raccolti devono comunque essere rispettati, non vanno calpestati o distrutti. Possono infatti servire ai più esperti per motivi di studio o quantomeno continueranno a svolgere il loro ruolo di equilibrio biologico del bosco.
GLI AVVELENAMENTI: PREVENZIONE E PRIMI SOCCORSI
Nell’incertezza, sottoponi a visita dell’esperto i funghi raccolti e destinati al consumo. Evita di consumare funghi non conosciuti e la cui commestibilità non sia stata accertata. Bandisci i mezzi empirici usati per riconoscere i funghi mangerecci (uso della moneta o cucchiaio d’argento, l’aglio, il latte, etc).
In caso di disturbi dopo breve incubazione (fino a 3 ore dopo il pasto): provocare con qualche mezzo il vomito al paziente, chiamare il medico e convocare un esperto micologico. In caso di disturbi dopo lunga incubazione (da 8 a 48 ore e più dopo il pasto): provvedere all’immediato ricovero, precisare al sanitario l’ora del pasto e convocare un esperto micologo per stabilire l’agente avvelenatore. Non somministrare mai alcolici all’avvelenato.
REGOLAMENTAZIONE RACCOLTA
La raccolta dei funghi nella Provincia Autonoma di Trento è disciplinata dalla L.P. 23 maggio 2007, n.11 e successivo regolamento di attuazione 26 ottobre 2009, n.23-25 del quale citiamo gli articoli più importanti (il testo integrale può essere richiesto presso gli Uffici Informazioni di Valle).
Art. 10 - Modalità di raccolta
Nel territorio della Provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore ai 2 kg al giorno per persona di età superiore ai 10 anni.
Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta di altri, ecceda da solo il predetto limite.
È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
È vietato danneggiare i funghi sul terreno ed usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.
Art. 12 - Denuncia di raccolta funghi
La denuncia di raccolta funghi è personale e non trasferibile.
Art. 22 - Disposizioni comuni
I minori di anni 10 possono esercitare la raccolta solo se accompagnati da una persona adulta, fermo restando il limite massimo ammesso.
La raccolta funghi è consentita dalle ore 7.00 alle ore 19.00.
I permessi per la raccolta funghi sono validi sull'intero territorio della Val di Sole che racchiude i seguenti 13 comuni: Vermiglio, Peio, Ossana, Pellizzano, Mezzana, Commezzadura, Dimaro Folgarida, Croviana, Malè, Terzolas, Caldes, Cavizzana, Rabbi.
TARIFFE
1 giorno: € 10,00
3 giorni (consecutivi): € 18,00
1 settimana (7 giorni): € 24,00
2 settimane (14 giorni): € 40,00
30 e 90 giorni: € 60,00
Il pagamento del permesso può essere effettuato:
- ONLINE, tramite il sito internet www.geoticket.it o la relativa APP Geoticket
- presso gli sportelli BANCOMAT (ATM) della Cassa Rurale Val di Sole
- presso gli UFFICI INFORMAZIONI DI VALLE o tramite BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE n. 89384242 intestato a: Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi. Via Marconi, 7 - 38027 Malè, indicando nella causale la dicitura "tassa per la raccolta funghi", le generalità dell'interessato ed il periodo esatto di raccolta.
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